Cassazione (e non solo) e sentenze... 'Muro di contenimento'
Va arretrato il muro di contenimento del terrapieno artificiale che delinea un fondo perché è una costruzione
L'opera rientra nella nozione di edifici e il regolamento comunale è una norma secondaria che non può modificare la disciplina codicistica
Va arretrato il muro di contenimento del terrapieno artificiale che delinea un fondo perché è una costruzione. Lo ha stabilito oggi la seconda sezione civile della Cassazione che, con l'ordinanza 12203/22, ha ricordato che i regolamenti comunali sono norme secondarie che non possono modificare la nozione codicistica sia pure al limitato fine del calcolo delle distanze legali.
Il proprietario di un immobile aveva chiesto che il confinante arretrasse il muro di contenimento da lui realizzato violando la distanza di cinque metri dal confine prescritta dal Piano Regolatore Generale del Comune e dalle relative norme tecniche di attuazione sul presupposto che l’opera potesse essere considerata veduta ai sensi della suddetta norma.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, decisione poi confermata in sede d'appello. Secondo il giudice di merito il muro costituiva una costruzione, svolgendo funzione di contenimento di un terrapieno artificiale in conseguenza di un’alterazione dell’originario piano di campagna, e in quanto tale soggetta al rispetto delle distanze legali. Tuttavia, non si trovava applicazione tale distanza di cinque metri dal confine stabilita dal Prg del Comune se non per i soli edifici.
Il ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato la decisione di merito nel ritenere che l’opera non rientrasse nella nozione di “edificio” e che la cognizione di “costruzione” utilizzata all’art. 873 Cc andava considerata unica.
Il Palazzaccio ha accolto il motivo ricordando che “mentre non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per evitare smottamenti o frane, all'inverso, nel caso di dislivello di origine artificiale, deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico, ai fini della normativa sulle distanze legali, il muro di fabbrica che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell’uomo, o che questa abbia pure soltanto accentuato rispetto a quello già esistente per la natura dei luoghi. Basta, dunque, che l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato per opera dell’uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l’apporto di terra e pietrame (senza che abbia rilievo chi, dei proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento), e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni”.
Inoltre, “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 Cc, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 Cc ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore”. Pertanto, la causa è stata rinviata alla Corte d'appello.