Cassazione (e non solo) e sentenze... Balneari, inammissibile il ricorso di 22 società

Balneari, la Cassazione blinda il Consiglio di Stato sullo stop alle proroghe automatiche
Le Sezioni unite, con l’ordinanza n. 14568/2026, hanno dichiarato inammissibile il ricorso di 22 società balneari riminesi in quanto estranee al giudizio
La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 17/2021) che, applicando la direttiva Bolkestein, ha bocciato il regime delle proroghe automatiche delle concessioni balneari demaniali fino al 2033, affermando che le spiagge devono andare a gara (quale che sia la posizione dei singoli comuni), non è impugnabile da chi non ha partecipato a quel giudizio. Nulla da fare dunque per una agguerrita pattuglia composta da 22 società di gestori di spiagge riminesi che aveva deciso di impugnare la decisione amministrativa in Cassazione per difetto di giurisdizione. Per le S.U., ordinanza n. 14568/2026, il ricorso è inammissibile.

Siccome, questo il ragionamento, la giurisprudenza amministrativa (Tar e Cds) continuava a dargli torto, adeguandosi alle indicazioni della Plenaria, i titolari degli stabilimenti avevano deciso di attaccarla direttamente. Proprio in ragione del “costante adeguamento della successiva giurisprudenza amministrativa”, i ricorrenti - si legge nella decisione - ritenevano di avere “uno specifico e attuale interesse ad impugnare” la sentenza dell’Adunanza plenaria davanti alla Cassazione, per chiederne “l’integrale riforma”. E per farlo hanno chiamato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l’Agcm e il comune di Rimini.

Palazzo Spada, infatti, avrebbe invaso le competenze del legislatore e della pubblica amministrazione, imponendo la cessazione delle concessioni al 31 dicembre 2023.

La normativa - La legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), all’articolo 1, commi 682 e 683, ricostruisce la decisione, aveva disposto la proroga automatica fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha però affermato che tali proroghe contrastano con l’articolo 49 del Tfue e con la direttiva Bolkestein, stabilendo che le norme nazionali incompatibili con il diritto Ue non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. La Plenaria aveva inoltre fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di efficacia delle concessioni in essere.

Successivamente il legislatore è intervenuto più volte. La legge annuale sulla concorrenza n. 118/2022 ha mantenuto efficaci fino al 31 dicembre 2023 le concessioni già prorogate e ha delegato il Governo al riordino della materia e alla definizione delle gare pubbliche e degli indennizzi ai concessionari uscenti. Poi il decreto Milleproroghe 2022, convertito dalla legge n. 14/2023, ha ulteriormente spostato il termine al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione delle gare.

La motivazione - Per le S.U. tuttavia il punto dirimente è che gli stessi ricorrenti “non sono stati parti del processo all’esito del quale è stata emessa la sentenza oggi impugnata, né nello stesso hanno spiegato intervento, così che la loro estraneità al giudizio in esame ne rende evidente il difetto di legittimazione ad impugnare che si traduce in una causa di inammissibilità dell’impugnazione”.

La Cassazione ha, infatti, reiteratamente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all’impugnazione, che integra un potere processuale e non un’azione, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello (Cass. n. 7467/2017), indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.

“La dichiarata estraneità dei ricorrenti rispetto al giudizio definito con la sentenza impugnata – continua il ragionamento delle S.U. - si traduce quindi in una evidente ragione di inammissibilità del ricorso, in quanto le ragioni che sono addotte a sua giustificazione non sono relative alla diretta incidenza della sentenza gravata sulla posizione giuridica delle parti istanti, ma nel pregiudizio (di mero fatto), derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria che sarebbero in grado di orientare le decisioni dei giudici amministrativi successivamente aditi per la risoluzione di questioni analoghe a quelle decise dal Consiglio di Stato, trascurando tuttavia di considerare che il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene”.

Il rimedio che in astratto l’ordinamento appresta, prosegue la decisione, è quello dell’opposizione di terzo di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 104/2010 (da proporre dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta ex art. 109 del medesimo d. lgs. n. 104/2010), e non anche quello del ricorso per cassazione che, come detto, resta riservato alle parti del giudizio a quo.

Per tacere del fatto, conclude la Cassazione, che il ricorso era tardivo. Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9 novembre 2021, mentre il ricorso notificato il 29 febbraio 2024 e quindi ben oltre il termine lungo.

Categoria
giudiziaria

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