Cassazione (e non solo) e sentenze... 'censura il ricorso...'
La Cassazione, ordinanza n. 14139/2026, censura il ricorso ai criteri milanesi: nell’ingiuria prevalgono le peculiarità del caso concreto
Il danno da ingiuria non può essere automaticamente liquidato facendo ricorso alle tabelle milanesi valide per la diffamazione a mezzo stampa. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 14139/2026, censurando la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva aumentato da mille a 8mila euro il risarcimento riconosciuto a un avvocato offeso durante un’udienza civile.
La ricorrente, tra l’altro, ha contestato l’utilizzabilità di un “criterio tabellare”, formulato per il risarcimento dei danni derivanti da una tipologia di condotta illecita oggettivamente grave (e costituente reato) come la diffamazione, per la diversa e meno grave ipotesi dell’ingiuria (fattispecie diversa, meno grave e ormai depenalizzata), anche se alla presenza di più persone.
Per la Terza sezione civile il motivo è fondato. La Cassazione anzitutto afferma che per l’utilizzazione dei «criteri cd. tabellari» di liquidazione del danno non patrimoniale deve valere un “principio generale di cautela”. Infatti, sebbene garantiscano una “certa uniformità”, tali criteri “per loro natura, tendono alla rigidità”. Per cui sono difficilmente utilizzabili per tipologie di pregiudizio che, come la lesione dell’onore e della reputazione, sono caratterizzate da una “estrema variabilità, specificità e peculiarità” (a differenza, ad esempio, delle lesioni alla salute e all’integrità fisica). E l’esigenza di uniformità “non può e non deve prevalere sulla necessaria specificità del giudizio equitativo relativo al singolo caso concreto”.
Se anche nella diffamazione a mezzo stampa tale utilizzo presenta “non secondarie difficoltà”, è di certo da escludere per la fattispecie dell’ingiuria, in cui prevalgono le peculiarità del caso concreto, “sia con riferimento alle modalità del fatto, sia con riferimento ai soggetti interessati, sia in relazione alla sua gravità e diffusività”.
E allora applicare un criterio “tabellare” fisso “significherebbe pregiudicare completamente, ed in radice, irrimediabilmente, lo stesso necessario fondamento del giudizio equitativo per il caso concreto, non consentendone un’adeguata verifica anche in sede di impugnazione”.
Ciò, prosegue la Corte, non esclude del tutto il possibile richiamo al criterio tabellare ma, in tali casi, richiede che la motivazione evidenzi le “analogie tra le fattispecie”, e dia “adeguatamente conto del peso specifico” attribuito a ciascun elemento, in modo da consentire di “ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
Tornando al caso specifico, la Corte territoriale, applicando a un caso di ingiuria criteri elaborati per la diffamazione a mezzo stampa, ha operato una “equiparazione” alle «diffamazioni di modesta gravità» utilizzando criteri “del tutto estranei, non pertinenti e logicamente privi di effettivo rilievo, rispetto alla fattispecie dell’ingiuria, anche in presenza di più persone”. Il riferimento è agli elementi della «limitata/modesta notorietà del diffamante; limitata diffusione del mezzo diffamatorio; modesto spazio della notizia diffamatoria; modesta/assente risonanza mediatica, modesta intensità elemento soggettivo». Elementi che per la loro eterogeneità rispetto al caso concreto “non consentono di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice”.