Eolie & Trasporti, le osservazioni dei comitati di Danilo Conti e Sarah Tomasello

Oggetto: Osservazioni critiche e proposta di rilancio della procedura ex Misura 2, Delibera ART n. 22/2019 — richiesta di confronto
I sottoscritti, Comitato Trasporti Eolie e Comitato Eolie 2030, operanti nella tutela del diritto alla mobilità delle comunità eoliane e nella promozione di uno sviluppo sostenibile per l’Arcipelago Eoliano, con la presente formulano osservazioni critiche e proposte migliorative alla procedura finora avviata dall’Amministrazione Regionale ai sensi della Misura 2 della Delibera ART n. 22/2019, e chiedono un confronto aperto e trasparente sulle modalità fin qui adottate.
Per inquadrare compiutamente le osservazioni e proposte, è opportuno richiamare i principali riferimenti normativi che vincolano la procedura in corso: Normativa / fonte Disposizione principale rilevante Implicazioni per la procedura regionale Delibera ART n. 22/2019 (con modifiche e integrazioni) Stabilisce le “Misure regolatorie per la definizione dei bandi di gara” per i servizi
marittimi tra e verso isole, inclusa la “Misura
2 — Verifica di mercato / analisi della
domanda” (Allegato A) Autorità di
Regolazione dei Trasporti+1
La Regione deve conformarsi ai
requisiti e modalità indicati nell’atto
regolatorio (ad esempio, pubblicità
dei quesiti, analisi tecnica,
consultazione, metodo di raccolta
dati)
Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n.
33 (“Codice della
Trasparenza / della
Pubblicità e
dell’Accesso”)
Art. 1 (principio di trasparenza) e art. 23
(obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi)
Diritto.it+2amministrazionetrasparente.it+2
Tutte le amministrazioni (anche le
Regioni) sono tenute a garantire
pubblicità, trasparenza e accessibilità
totale alle informazioni relative
all’organizzazione e ai procedimenti
decisionali
Decreto Legislativo
25 maggio 2016, n.
97
Introduce l’accesso civico generalizzato e
rafforza l’obbligo di pubblicazione dei dati/
atti, anche senza necessità di motivare
l’istanza Wikipedia+2ANAC+2
Ciascun cittadino/associazione può
richiedere documenti e atti
amministrativi detenuti
dall’amministrazione, salvo eccezioni
di segreto
Legge 7 agosto
1990, n. 241 (Legge
sul procedimento
amministrativo)
Principi generali del procedimento,
partecipazione e trasparenza (es. art. 7 –
partecipazione; art. 22 – accesso) Wikipedia
Qualsiasi procedimento
amministrativo deve rispettare i
principi di imparzialità, buon
andamento, trasparenza e
partecipazione degli interessati
Alla luce di questi vincoli, qualsiasi procedura regionale che incida sul servizio
pubblico marittimo non può prescindere da adeguati livelli di pubblicità, coinvolgimento e
controlli documentati.
In particolare, la Delibera ART 22/2019 – che prescrive le “Misure regolatorie” per
gare e convenzioni marittime per le isole — stabilisce che per la Misura 2 (Verifica di
mercato / analisi della domanda) la stazione appaltante (o ente affidante) deve raccogliere
manifestazioni d’interesse, consultare operatori, prevedere quesiti, e produrre una
relazione conclusiva, nel rispetto del principio di trasparenza previsto nella regolazione
dell’ART. Ulteriori modifiche o integrazioni sono apportate dalle delibere di aggiornamento
(es. Delibera ART 177/2024) che incidono sulla metodologia regolatoria.
Dall’analisi della documentazione disponibile emergono le seguenti criticità
strutturali e procedurali:
Non è stata pubblicata una manifestazione di interesse / consultazione aperta su
base pubblica, con un avviso ufficiale e diffuso, che consenta a tutti i soggetti interessati
(operatori marittimi, enti locali, rappresentanze sociali, cittadini) di aderire al processo. La
non inclusione di un avviso pubblico contrasta con il principio di parità, trasparenza e non
discriminazione e limita l’effettiva partecipazione.
Non risulta che la Regione abbia predisposto e reso pubblica una relazione tecnica
preliminare (o studio di base) che costituisse il punto di partenza per la consultazione. Una
relazione tecnica – contenente dati attuali di traffico, domanda stimata, costi operativi,
profili di servizio – è strumentale per una consultazione consapevole degli stakeholder e
per motivare le scelte regolatorie.
Le convocazioni agli stakeholder (enti locali, operatori, associazioni) appaiono non
sistematiche, non documentate (mancanza di verbali, criteri di selezione non esplicitati), e
non estese alla totalità degli interessati — con il rischio che alcune realtà meritevoli siano
state escluse dal confronto. Ciò compromette l’equità del processo.
Non è stata prevista una metodologia documentata per la raccolta di dati
(questionari strutturati, sistemi informatici, audizioni strutturate) né strumenti standardizzati
per ottenere contributi quantitativi dai cittadini (es. survey, moduli on-line) con modalità
tracciabili e comparabili.
Al termine del processo non è prevista una pubblica restituzione (report, relazione
con analisi delle risposte, sintesi delle osservazioni, motivazioni delle decisioni) resa
accessibile in modo trasparente. In assenza di ciò, il coinvolgimento perde efficacia e non
è garantita la rendicontazione ai cittadini degli esiti del procedimento.
Nei casi in cui il procedimento regionale si configura come “provvedimento
amministrativo” o “atto finale di indirizzo”, ricade negli obblighi del D.Lgs. 33/2013, art. 23,
che impone la pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti degli organi di
indirizzo politico e dei dirigenti Inoltre, attraverso l’accesso civico generalizzato (D.Lgs.
97/2016), chiunque può richiedere i documenti del procedimento, salvo motivi di segreto.
Se tali adempimenti non sono stati rispettati, si configura una violazione del diritto di
trasparenza.
Per rafforzare la proposta di miglioramento, è utile confrontare modalità utilizzate
altrove, che mostrano maggiore trasparenza e partecipazione:
Regolamento sugli
obblighi di
pubblicità e
trasparenza
dell’Autorità (ART)
Prevede che i documenti soggetti a
pubblicazione obbligatoria siano pubblicati
sul sito istituzionale, con integrità,
aggiornamento tempestivo, facilità di
consultazione e riutilizzabilità ANAC
Se l’ART richiede o prevede
adempimenti di pubblicazione/
trasparenza all’interno della
procedura (o in relazione alla
metodologia), detti obblighi devono
essere implementati coerentemente
• Regione Toscana: ha adottato avvisi pubblici, relazioni tecniche preliminari,
questionari on-line e procedimenti di consultazione aperta, garantendo ampia
partecipazione e pubblicazione dei risultati.
• Regione Sardegna: ha promosso consultazioni pubbliche territoriali, audizioni con
comunità locali e stakeholder, con analisi dettagliate e documentate; tali modalità
possono fungere da benchmark.
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): nei processi regolatori e gare
nazionali, spesso pubblica documenti tecnici, quesiti e risposte alle consultazioni,
garantendo trasparenza e completezza documentale.
Un’utile indicazione concreta: nella procedura di “Verifica di mercato / questionario”
del MIT in occasione della continuità territoriale marittima per le isole (es. per Lazio-
Ponza-Ventotene) è stato pubblicato un questionario e un termine certo per la
consultazione.
Per garantire correttezza, partecipazione e trasparenza, si propone di ridefinire la
procedura regionale garantendo i seguenti passaggi:
- Nomina di un Responsabile del procedimento (art. 5 della L. 241/1990);
- Predisposizione di una relazione tecnica preliminare interna, contenente: dati
storici di traffico marittimo, stime della domanda potenziale, costi stimati delle rotte,
scenari di servizio, riferimenti normativi;
- Definizione del calendario di consultazione (termine per risposte) e dei soggetti da
coinvolgere.
Questa procedura mira a garantire che il processo non sia un mero adempimento
formale, ma un’esperienza reale di confronto con il territorio, con verifiche tracciate e
responsabilità documentate.
Distinti saluti

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