Cassazione (e non solo) e sentenze...Vincolo cimiteriale, nuova deroga fino a 50 metri
Vincolo cimiteriale, nuova deroga fino a 50 metri per interventi previsti da PRG vigenti al 2002 24/12/2025 Vincolistica 24/12/2025 La Legge di Bilancio 2026 è già stata approvata al Senato, e tra pochi giorni passerà con voto di fiducia alla Camera per diventare legge definitiva, come è probabile che sia, e tra le pieghe di questa Manovra si è annidata un’altra interessante novità in materia urbanistica. Si tratta di una deroga, di tipo speciale e condizionata, di cui si riporta il testo a margine e che consentirà determinate trasformazioni urbanistiche ed edilizie all’interno del vincolo cimiteriale di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, riducibile fino a 50 metri, ma soltanto con approvazione del Consiglio Comunale.
La principale problematica di questa fascia di rispetto cimiteriale è che ha natura di vincolo di inedificabilità assoluta, e pertanto di per sé inderogabile. In sostanza è stata ricalcata una passata versione della deroga, già contenuta nell’articolo 338 del R.D. 1265/1934, e che verrà aggiunta a fianco del previgente regime di deroga, che continua a valere, ossia: per opere di interesse pubblico o ampliamento dei plessi cimiteriali, escludendo in toto quelli di edilizia privata; gli interventi e trasformazioni ammissibili sulle costruzioni esistenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri. La modifica normativa inserita in Manovra 2026 aggiunge pertanto un’ulteriore deroga che potrebbe consentire la realizzazione delle seguenti opere, compreso quelle di edilizia privata, qualora siano rispettate le condizioni e procedure: atto (delibera) del Consiglio Comunale) di approvazione; rispetto disposizioni del Codice dei beni culturali e paesaggio D.Lgs. 42/2004; assenza di condizioni ostative di natura igienico-sanitaria; parere favorevole dell’azienda sanitaria locale ASL; Opere e interventi derogabili come sopra: a) previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002 (la data è riferita all’entrata in vigore della L. 166/2002, che ha riordinato la materia). In tal senso sono da ritenere comprensibili anche quelli di edilizia privata (altrimenti saremmo di fronte ad una inutile duplicazione di deroghe), compreso incrementi di volume, ampliamenti, o perfino nuove costruzioni, nonché mutamento di destinazione d’uso.
Occorre evidenziare il riferimento alle previsioni e zonizzazione ammessa dalla strumentazione urbanistica (tutta, non solo quella comunale), vigente alla data del 18 agosto 2002 (e non “a partire dalla data del 18 agosto 2002”): qui il legislatore a mio avviso ha creato una criticità, in quanto è possibile che le lo strumento urbanistico vigente ad oggi sia diverso e preveda capacità edificatorie modificate. Inoltre, se oggi si chiede un permesso di costruire, è ovvio che ai fini urbanistico-edilizi si faccia riferimento alla disciplina odierna invece di quella del 2002, pertanto resterà da verificare con attenzione la compatibilità e congruenza tra le previsioni di piano nel 2002 e quelle di oggi. b) realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari; c) realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale. IMPORTANTE: Questa nuova disposizione non riduce, e tanto meno elimina, la fascia di rispetto cimiteriale da 200 metri a 50 metri, caso mai introduce una speciale deroga per interventi di trasformazione realizzabili, condizionatamente, all’interno della fascia di rispetto dei 200 metri. Infine, essendo una deroga speciale e condizionata, andrà applicata con interpretazioni restrittive, rispetto alla regola generale di inedificabilità assoluta.
Effetti su condono edilizio e sanatoria edilizia Questo aspetto potrebbe, e ripeto potrebbe, avere effetti migliorativi anche nel regime di regolarizzazione edilizio, cioè sulle istanze di condono ancora pendenti e quelle di accertamento di conformità per sanatoria edilizia, inerenti ad abusi edilizi effettuati in vincolo cimiteriale dei 200 metri. Ribadendo le stesse riserve accennate sopra, è da ritenere plausibile l’ammissibilità della deroga anche in determinati casi di illeciti e abusi edilizi. Ma è tutto da vedere in termini di interpretazione, e forse sarebbe opportuna una correzione sul punto del 2002. Testo della norma inserita nella Legge di bilancio 2026: Art. 134-undeseptuagies. (Modifica all’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, in materia di zone di rispetto cimiteriale): All’articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «All’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale: a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002; b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari; c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale».