Cassazione (e non solo) e sentenze... Stalking
Stalking, procedibile d’ufficio quando è connesso alla violazione del divieto di avvicinamento
La Corte di cassazione, con sentenza n. 7706 del 2026, ha chiarito che la connessione, sia di natura processuale che materiale, esclude la possibilità di remissione della querela
Il delitto di atti persecutori, altrimenti detto reato di stalking, è procedibile d’ufficio quando è connesso a un reato procedibile d’ufficio, come la violazione del divieto di avvicinamento. Tale connessione può essere sia processuale che materiale, comportando una necessaria interferenza fattuale e investigativa. In questi casi, la remissione di querela per il reato di stalking non è ammessa. La Corte di Cassazione, con sentenza 7706 del 2026, ha richiamato l’articolo 612-bis del codice penale.