Cassazione (e non solo) e sentenze... Guida in stato di alterazione psicofisica
Guida in stato di alterazione psicofisica, il rifiuto di esami è reato se vi sono indizi
Il giudice può assolvere l’imputato solo se ritiene che le valutazioni fatte dalla polizia che giustificano la richiesta di sottoporsi ad accertamenti tossicologici non sono indizianti, ma senza assurgere a vere prove
Per l’accertamento di guida in stato di alterazione la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 21284/2026 - precisa che il rifiuto dell’esame mirato a verificare l’assunzione di sostanze che alterano lo stato psichico del guidatore non fa scattare automaticamente il reato in assenza di indizi che depongano per la presunzione di uno stato di alterazione. Non è necessario che si integri una prova di esso, ma è appunto sufficiente l’indizio. Però in assenza di indizi il reato non è contestabile.
Il caso
ll reato in questione è quello previsto dall’articolo 187 del Codice della strada e nel caso concreto vi era stata assoluzione per insussistenza del fatto. Il ricorso di legittimità della parte pubblica - contro l’affermata assenza di ragionevoli motivi idonei a far ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze droganti - è stato accolto.
La Cassazione ritiene che il giudice avrebbe omesso di motivare specificatamente sulla ritenuta irrilevanza di tutte le circostanze di fatto esposte dalla Polizia nella notizia di reato e soprattutto di aver omesso di disporre un’integrazione probatoria.
Presupposti per l’accompagnamento dell’imputato agli accertamenti
Il giudice di merito aveva infatti escluso la sussistenza del “ragionevole motivo” idoneo a giustificare la richiesta degli operanti, valorizzando il carattere asseritamente congetturale degli elementi sintomatici rilevati: agitazione, tono elevato della voce e dilatazione pupillare. Il giudicante aveva ritenuto insignificanti tali rilievi ai fini di costituire indizio del reato in quanto sarebbero compatibili anche con uno stato di stress o di irritazione.
Per la Suprema Corte un tale ragionamento integra un vizio logico-giuridico poiché si fonda su un’erronea sovrapposizione tra prova, atta fondare la responsabilità penale, e il piano indiziario che è invece sufficiente a giustificare l’attivazione di specifici accertamenti ospedalieri.
In conclusione, l’articolo 187 del Codice della strada consente alla Polizia di sottoporre il conducente agli esami tossicologici solo se sussistono elementi idonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti. Ed è fuor di dubbio che, in tale fase, sia richiesta vera e propria prova dello stato di alterazione. Presupposto legittimante è quindi la “sola” presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo un criterio di ragionevolezza ex ante.
La valutazione sulla legittimità dell’agire della Polizia
Il giudizio dovrà quindi fondarsi sulla prospettiva dell’operatore di polizia, chiamato a valutare la situazione concreta in base agli elementi immediatamente percepibili dagli agenti, applicando il canone della plausibilità e non della certezza. Conclude la Corte facendo rilevare che si tratta dei medesimi criteri richiesti, in via generale, per la legittimità delle valutazioni urgenti che è chiamata a compiere la polizia giudiziaria. Al pari, ad esempio, di quando viene eseguito un arresto in flagranza.
Dall’altra parte la polizia giudiziaria è tenuta ad esplicitare tali circostanze indizianti: elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.
Il ricorso accolto
Per la Cassazione gli elementi che sostenevano la richiesta al conducente di sottoporsi agli esami se come afferma il provvedimento impugnato non costituivano indizi dello stato di alterazione psicofisica imponevano un ragionamento controfattuale in quanto erano stati debitamente rappresentati dalla polizia.
Il ricorso, in sintesi, risulta accolto dalla Cassazione per carente motivazione poiché il giudice, pur qualificando come congetturali gli elementi rilevati dagli agenti, ha omesso di indicare quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici, avrebbero dovuto essere acquisiti dagli operatori per integrare il requisito del “ragionevole motivo”.
Il giudice - secondo la sentenza di legittimità - avrebbe di fatto richiesto un livello di dimostrazione proprio della prova dello stato di alterazione invece di limitarsi a verificare la sussistenza di elementi sintomatici legittimanti la richiesta di accertamenti.