Cassazione (e non solo) e sentenze... la Tarsu si applica anche agli ormeggi nei porti turistici
La nozione di “aree scoperte” ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non si limita alla sola superficie terrestre, ma include qualunque estensione spaziale, anche liquida, purché effettivamente utilizzata e idonea a generare rifiuti urbani. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 511 del 9 gennaio 2026, rigettando il ricorso e confermando la decisione della Commissione tributaria regionale di Firenze.
Il caso riguardava la tassazione degli spazi acquei e degli ormeggi all’interno di un porto turistico. Secondo i giudici di legittimità, tali superfici rientrano nella nozione normativa di “aree scoperte” prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto funzionalmente utilizzate da una collettività e potenzialmente produttrici di rifiuti urbani.
La Corte ha inoltre precisato che è irrilevante la mancata previsione, nei regolamenti comunali, di una categoria specifica dedicata agli ormeggi o agli spazi acquei: ciò non esclude la loro assoggettabilità al tributo. Nel caso concreto, è stata quindi confermata la debenza della Tarsu per le aree portuali destinate allo stazionamento delle imbarcazioni da diporto.