Cassazione (e non solo) e sentenze... 'Falsi Ciechi'
Falsi ciechi, condanne annullate: irrilevante che si muovano in autonomia
I giudici rinviano a nuovo processo per verificare il livello di deficit visivo
Non basta che gli ispettori dell’Inps o la pubblica sicurezza mettano nero su bianco la straordinaria capacità di un cieco di muoversi come se ci vedesse per affermare che si tratta di un falso invalido. I non vedenti da lungo tempo sviluppano, infatti, capacità di percepire la loro posizione nello spazio superiori a quelle dei normovedenti. Un sesto senso che può consentire loro di orientarsi con una certa disinvoltura. Il non vedente che svolge agevolmente le sue mansioni quotidiane non può, dunque, essere considerato un impostore.
La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un gruppo di non vedenti condannati, in un doppio grado di giudizio, per truffa perché, ad avviso dei giudici di merito, intascavano le indennità, in maniera fraudolenta.
Un verdetto raggiunto senza una solida base scientifica, anzi malgrado accertamenti, come l’esame Pev che, per alcuni, aveva dimostrato una totale assenza di visus, a causa di una mancata risposta al segnale proveniente dalla retina e diretto ai centri cerebrali.
Pur riconoscendo l’effettiva sussistenza delle patologie oculari e nonostante la condizione di cieco assoluto in base alla legge 138/2001, certificata dagli enti pubblici, per i giudici, l’abilità di movimento dei ricorrenti, nelle consuete attività, non era compatibile con la cecità, nè spiegabile con la capacità di compensazione con gli altri sensi.
I giudici di legittimità censurano la decisione per aver ignorato le affermazioni della difesa e la richiesta di una difesa su una perizia ad hoc. I ricorrenti avevano, in particolare, richiamato l’articolo 2 della legge 138 del 2001. Una disposizione che fornisce una definizione tecnico-normativa dello «status di cieco assoluto, fondata su criteri medico-legali oggettivi e non già sull’assoluta incapacità del soggetto di orientarsi o di compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana».
La norma comprende, infatti, tre distinte categorie cliniche, individuate sulla base di parametri medico-scientifici rigorosamente predeterminati, costituiti dalla totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; dalla mera percezione dell’ombra, della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; e, infine, dalla percezione di un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%. Distinguo che i giudici di merito non avevano fatto, identificando la cecità assoluta con la sola totale assenza della vista.
Le specifiche patologie oculari degli imputati, ad esempio, pur comportando l’azzeramento del visus centrale e, quindi, l’impossibilità di percepire gli oggetti frontalmente, non escludevano necessariamente la possibilità di un residuo campo visivo periferico, «idoneo a consentire, attraverso progressivi meccanismi di compensazione sensoriale e propriocettiva, l’orientamento nello spazio».
Per questo non poteva essere negato l’accertamento tecnico che ora la Corte di merito, in sede di rinvio, è tenuta a disporre. Per verificare «secondo criteri scientificamente accreditati, se i comportamenti osservati dagli investigatori fossero effettivamente incompatibili con le patologie poste a fondamento del riconoscimento dell’invalidità ovvero se, al contrario, risultassero fisiologicamente compatibili con le condizioni cliniche degli imputati».