Lipari, 'per l'auto-determinazione delle tariffe idriche 2026 decise dal Sindaco' parte l'esposto del presidente Russo
di Nuccio Russo*
Al Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Messina, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua e Rifiuti - PALERMO, alla Prefettura UTG - Messina e per competenza al Sindaco del Comune di Lipari, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Economico-Finanziario,, al Dirigente del Servizio Idrico e Protezione Civile, ai Consiglieri Comunali, al Collegio dei Revisori dei Conti, nonché, per conoscenza alle Associazioni degli Albergatori del territorio Eoliano agli Organi di Stampa
OGGETTO: Richiesta di intervento urgente in merito all’auto-determinazione delle tariffe idriche 2026 da parte del Sindaco del Comune di Lipari – Trasmissione Determinazione n° 7 del 31/03/2026
Con l’allegata Determinazione n° 7 del 31/03/2026 il Sindaco del Comune di Lipari, in maniera del tutto unilaterale, ha nuovamente disposto di operare l’aumento del 4% delle tariffe idriche per la corrente annualità 2026, continuando a ritenere come atto presupposto per l’emissione del proprio provvedimento, la precedente Determinazione n° 155 del 11/11/2024 dell’ATI Messina, già dichiarata inefficace ed illegittima e dall’Autorità d’Ambito e, che in conseguenza di ciò risulta già revocata con Determinazione D.G. n° 44 del 19/08/2025.
Nel nuovo provvedimento di aumento delle tariffe idriche a firma del Sindaco viene fatto cenno alla circostanza che contro la Determinazione di revoca n° 44/2025 dell’ATI Messina il Comune di Lipari ha proposto ricorso al TAR Catania ma omette di riferire e di considerare che nessuna sospensiva è mai stata emessa dal Giudice Amministrativo in relazione al sopravvenuto atto di annullamento degli aumenti tariffari emesso dall’ATI.
In questo modo, come se nulla fosse mai accaduto, il Sindaco di Lipari, in maniera artificiosa e surrettizia, conferma i precedenti aumenti tariffari che aveva disposto per le annualità 2024 e 2025 e che, si badi, sono già stati dichiarati inefficaci ed illegittimi da parte dell’Autorità d’Ambito del Servizio Idrico di Messina, ed aggiunge a questi anche l’aumento ulteriore del 4% del 2026 facendo così balzare la tariffa idrica a Lipari ai massimi livelli della Provincia di Messina, vessando oltremodo gli utenti a fronte di un servizio mai migliorato nella sua qualità e caratteristiche.
E tutto questo viene fatto, ancora una volta in maniera ingannevole, riportando nella Determinazione dei nuovi aumenti 2026 (e di conferma implicita dei precedenti aumenti tariffari) solo parte della Relazione al Piano d’Ambito (in particolare solo una parte estrapolata dalla pag. 223 del Piano d’Ambito attualizzato ad ottobre 2025) che, peraltro, non è prescrittiva ma solo enunciativa del trend organizzativo e di funzionamento posto in essere, in via generale, dall’ATI su tutto l’Ambito Provinciale e che, quindi, non legittima affatto il Comun di Lipari a procedere unilateralmente al ricalcolo delle tariffe idriche.
Il Sindaco omette di riferire e di considerare, nello specifico, che a pag. 218 e 219 della stessa Relazione attualizzata del Piano d’Ambito viene chiarito che anche in regime di cosiddetta “convergenza” la possibilità di aumenti tariffari resta sempre subordinata alla verifica puntuale, da parte dell’ATI Messina “sul raggiungimento dei target di servizio così come definiti al comma 32.9 dell’Allegato alla delibera ARERA n° 639/2023” che disciplina il sistema regolatorio tariffario valido per il periodo 2024-2029 e che, secondo quanto riportato dalla stessa relazione, consistono nei seguenti adempimenti necessari:
Primo anno di applicazione (2024):
• Ricognizione livello di disponibilità e affidabilità dati di misura
• Adozione di un programma per il raggiungimento della conformità normativa acqua distribuita (art. 21 allegato delibera 917/2017 s.m.i.)
• Adozione di un programma per il raggiungimento della conformità normativa per il raggiungimento conformità acque reflue (art. 22 allegato delibera 917/2017 s.m.i.)
Secondo anno di applicazione (2025)
• Adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina di regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione 218/2016/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 609/2021/R/IDR;
Terzo anno di applicazione (2026)
• corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1
Quarto anno di applicazione (2027):
• definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l’esplicitazione delle categorie d’uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR), nonché la registrazione e la comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII)
Quinto anno di applicazione (2028)
• svolgimento del monitoraggio, la tenuta dei registri e la comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché il raggiungimento della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell’articolo 20 della RQTI
Sesto anno di applicazione (2029):
• predisposizione di un programma degli interventi redatto in coerenza con il contenuto minimo e le indicazioni metodologiche definite dall’Autorità
Orbene, nessuno dei predetti obblighi di miglioramento della qualità del servizio previsti dalla Delibera ARERA n° 639/2023 è stato finora raggiunto né perseguito dal Comune di Lipari per le annualità 2024 e 2025, né tantomeno per la corrente annualità 2026, ed il Sindaco si è quindi preoccupato soltanto di stabilire unilateralmente aumenti per i cittadini in totale carenza dei presupposti stabiliti dall’Autorità di Regolazione e senza la necessaria validazione preventiva del sistema tariffario da parte dell’ATI Messina.
Anche questa Determinazione, come le precedente, è quindi da considerarsi inefficace ed assolutamente illegittima, e deve essere istruita per quanto di competenza dall’ATI Messina anche per le eventuali segnalazioni ai fini dell’intervento di ARERA a beneficio dei cittadini ed utenti di Lipari.
Si fa notare a riguardo che in maniera assolutamente non conforme a nessun canone di legittimità, oltre che di correttezza, la parte dispositiva della Determinazione di aumento tariffario del Sindaco n° 7/2026 non riporta alcuna disposizione che ne imponga la trasmissione per il seguito di competenza o per i necessari controlli né ad ARERA né all’ATI Messina e che, anzi, al suo interno, si fa riferimento ad una la Relazione del Responsabile del Servizio Idrico Integrato prot. n. 6906 del 24 febbraio 2026 ed al successivo “Seguito alla Relazione sul Piano dei Costi e dei Ricavi – Annualità 2026” del 31/03/2026, prot. n. 11880, che non vengono pubblicati all’Albo Pretorio comunale, in modo che ai cittadini non abbiano cognizione alcune delle manovre che vengono ordite alla loro spalle.
Considero comunque grave, oltre che inaccettabile, il fatto che nel redigere il cosiddetto Piano dei Costi 2026 con la nota prot. 11880 del 31/03/2026 (non pubblicata) il Sindaco affermi in un atto pubblico che detto provvedimento “ha rideterminato i corrispettivi da applicare alla fatturazione idrica 2026 sulla base dei menzionati incrementi tariffari autorizzati” quando sa benissimo (ed anzi lo riafferma lui stesso) che l’ATI Idrico di Messina ha revocato la precedente Determinazione tariffaria n° 155/2024 precedentemente adottata per il Comune di Lipari per carenza assoluta dei relativi presupposti.
Invito, pertanto, tutti gli Organi e le Autorità in indirizzo, oltre che i funzionari del Comune e gli Organi di Controllo ad attivarsi in merito al fine di evitare che si lasci passare l’ennesimo atto illegittimo adottato dal Sindaco del Comune d Lipari a danno della cittadinanza e resto comunque a disposizione per eventuali chiarimenti o interlocuzioni in merito.
*Presidente del Consiglio Comunale