Lipari, consiglio comunale: Orto e company approvano i vari punti all'odg senza Rinascita...

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Lipari, consiglio comunale anche su ‘intrattenimenti musicali’

E' stato convocato da presidente Nuccio Russo. 

Riunione richiesta da Orto e company…

ODG. Regolamento Comunale per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante.

Approvazione atto di indirizzo ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici 

relazione sullo stato di attuazione del programma del Sindaco e sulla attività svolta, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 7 del 26/08/1993 e s.m.i.

Emergenza idrica nel territorio comunale di Lipari – Comunicazioni del Sindaco, dell'Assessore ai Servizi Idrici e del Dirigente competente, dibattito consiliare e determinazioni conseguenti.

Criticità relative alla rete stradale comunale e provinciale conseguenti ai cantieri finanziati dal PNRR ed allo stato di abbandono delle strade comunali

Al gruppo di Orto si sono aggiunti in collegamento online Raffaele Rifici e Gaetano Saltalmacchia. Assente Rinascita Eoliana

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Approvati dai consiglieri i primi due punti. 

DICHIARAZIONE DI VOTO FAVOREVOLE Proposta di Consiglio Comunale per l’approvazione del Regolamento comunale delle attività di intrattenimento musicale e danzante Signor Presidente, il nostro gruppo consiliare esprime voto favorevole all'approvazione del Regolamento comunale sugli intrattenimenti musicali, pur prendendo atto dei pareri contrari espressi dagli uffici. Riteniamo tuttavia che tali pareri non siano condivisibili sotto numerosi profili e che, più che evidenziare reali vizi di legittimità, propongano una diversa impostazione amministrativa della materia, finendo per comprimere una potestà regolamentare che il legislatore riconosce espressamente ai Comuni. Anzitutto, non può non rilevarsi una circostanza quantomeno singolare: il parere tecnico reca la sottoscrizione di ben tre dirigenti. Si tratta di una modalità del tutto eccezionale, che non trova uno specifico fondamento normativo e che non ha precedenti nella prassi amministrativa di questo Ente. Il parere tecnico, per quanto autorevole, resta un atto istruttorio e consultivo, non assume carattere collegiale né può trasformarsi in uno strumento volto a limitare l'autonomia decisionale del Consiglio comunale. Ancora più perplessi lascia il parere di legittimità del Segretario comunale, laddove sostiene che la materia non rientrerebbe nella competenza del Consiglio. Tale conclusione appare difficilmente conciliabile con il dato normativo. L'articolo 50, comma 7-ter, del Testo Unico degli Enti Locali dispone infatti espressamente che: "Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i Comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico." Si tratta di una previsione chiara, introdotta proprio per consentire ai Comuni di disciplinare con regolamento le materie concernenti il decoro urbano, la vivibilità, la tutela della tranquillità pubblica e del riposo dei residenti. Tra queste rientra evidentemente anche la disciplina degli intrattenimenti musicali. Se il legislatore attribuisce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento, è evidente che tale potestà regolamentare, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso di specie, appartiene al Consiglio comunale quale organo competente ad approvare i regolamenti dell'Ente. Diversamente, il comma 7-ter dell'articolo 50 sarebbe una disposizione priva di reale contenuto precettivo. Il parere del segretario sembra invece fondare le proprie conclusioni sull'attuale ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'articolo 50 comma 7, che recita “il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,……”.  E allora ci domandiamo: Quale migliore indirizzo può esprimere il Consiglio Comunale se non attraverso l’adozione di un regolamento stabile e permanente, così come recita proprio il comma 7 del predetto articolo? Le due questioni sono profondamente diverse. L'ordinanza sindacale costituisce un provvedimento amministrativo, destinato a disciplinare situazioni contingenti o comunque ad esercitare le attribuzioni proprie del Sindaco su indirizzo del Consiglio Comunale. Il regolamento comunale è invece una fonte normativa secondaria destinata a disciplinare stabilmente la materia. Le due fonti non sono alternative né incompatibili. Al contrario, esse operano su piani differenti. Il regolamento detta la disciplina generale; le ordinanze sindacali, ove necessarie, dovranno conformarsi alla disciplina regolamentare, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti. Per tale ragione non convince l'affermazione secondo cui il Consiglio invaderebbe competenze del Sindaco. Il Consiglio non intende sostituirsi al Sindaco nell'adozione di ordinanze o provvedimenti amministrativi. Sta semplicemente esercitando quella potestà regolamentare che il legislatore gli riconosce espressamente, anche esplicitamente attraverso il comma 7 dell’art. 50 del TUEL. Anche il richiamo al principio della cosiddetta "impenetrabilità delle competenze" appare, pertanto, non pertinente. Tale principio impedisce certamente ad un organo di sostituirsi ad un altro nell'adozione di atti amministrativi di competenza esclusiva. Ma non può essere invocato per negare al Consiglio comunale una potestà regolamentare prevista direttamente dalla legge. Per quanto riguarda gli ulteriori rilievi formulati nel parere tecnico, gli stessi appaiono riferiti prevalentemente al contenuto del regolamento e non alla sua legittimità. Sui rilievi relativi alla classificazione acustica L'osservazione relativa alla mancata adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica costituisce certamente un tema importante, ma non rappresenta un impedimento giuridico all'approvazione del regolamento. Tale circostanza, pur meritevole di attenzione, non costituisce motivo di illegittimità del regolamento. In assenza del Piano continuano infatti ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di inquinamento acustico, mentre il regolamento comunale può comunque disciplinare gli aspetti organizzativi e procedimentali degli intrattenimenti musicali. L'assenza del Piano non impedisce infatti al Comune di disciplinare gli intrattenimenti musicali, restando comunque applicabili le norme statali ed i limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Semmai, il regolamento rappresenta uno strumento utile proprio nelle more dell'approvazione del Piano. Sul rumore residuo Le osservazioni sull'articolo 8 possono eventualmente suggerire una migliore formulazione tecnica della disposizione, ma lo stesso articolo non si pone in contrasto al D.P.C.M. 14 novembre 1997, né introduce alcun esplicito criterio da seguire, né determina esplicite deroghe e né attribuisce margini valutativi discrezionali. Il fatto che il rumore residuo possa essere compatibile o confondersi con esso entro un margine di ± 3 dBA non comprota alcuna deroga esplicita o valutazione discrezionale, tant’è che subito dopo, alla fine del comma 3 citato, viene esplicitamente scritto “fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico”. Ciò esclude pertanto qualsiasi dubbio sulla conformità del regolamento al comma 3 al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e quindi alla compatibilità acustica dettata dal legislatore. Sulla documentazione acustica Anche tali rilievi riguardano il contenuto tecnico del regolamento e non la sua ammissibilità. la documentazione tecnica da produrre o il coordinamento con il SUAP rappresentano valutazioni di natura tecnica, suscettibili eventualmente di essere migliorate mediante disposizioni dirigenziali o future modifiche regolamentari, ma non incidono sulla competenza del Consiglio né determinano l'illegittimità della proposta. Il regolamento resta comunque vincolato  alla legislazione nazionale anche per gli aspetti tecnici e documentali in continua evoluzione. Sui profili di safety e ordine pubblico Il parere osserva che il regolamento non disciplina compiutamente gli aspetti di safety. Proprio tale rilievo dimostra che il regolamento non invade le competenze degli organi di pubblica sicurezza. Le misure di safety, security e ordine pubblico restano infatti disciplinate dalla normativa statale e demandate alle Autorità competenti. Non si comprende pertanto come possa contemporaneamente sostenersi che il regolamento invada competenze sindacali e, nello stesso tempo, che non disciplini materie riservate ad altri organi. Le due affermazioni appaiono tra loro difficilmente conciliabili. Ciò che emerge dalla lettura complessiva del parere è che molte delle criticità evidenziate attengono all'opportunità delle scelte amministrative e non alla loro legittimità. Ed è proprio qui che occorre ribadire un principio fondamentale. La valutazione sull'opportunità politico-amministrativa appartiene al Consiglio comunale. Gli uffici esprimono un supporto tecnico e giuridico, certamente prezioso e meritevole della massima considerazione, ma non possono sostituirsi all'organo elettivo nelle scelte di indirizzo politico che la legge rimette alla sua competenza. Il Consiglio è oggi chiamato a decidere se dotare il Comune di una disciplina regolamentare stabile, generale e trasparente, capace di contemperare il diritto delle imprese a svolgere la propria attività economica con il diritto dei residenti alla salute, al riposo, alla tranquillità e alla vivibilità del territorio. È una scelta che il legislatore ha espressamente consentito attraverso l'articolo 50, comma 7-ter, del TUEL. Negare oggi questa competenza significherebbe, di fatto, svuotare di significato una norma che il Parlamento ha voluto introdurre proprio per attribuire ai Comuni uno strumento regolamentare nelle materie disciplinate dal comma 5. Con senso di responsabilità istituzionale e nel pieno rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, il nostro gruppo esprime pertanto voto favorevole all'approvazione del Regolamento comunale delle attività di intrattenimento musicale e danzante I Consiglieri Comunali 

---Relazione sindaco non si tratta per l'assenza del sindaco Gullo,

Sull'emergenza idrica duro attacco all'amministrazione comunale del capo gruppo Gaetano Orto.

Sulla crisi idrica rincara la dose Gaetano Saltalamacchia che si è ritrovato pure senza il prezioso liquido. La situazione ha riferito è drammatica nelle frazioni di Quattropani e Pianoconte. 

Raffaele Rifici gli argomenti di oggi ce li hanno richiesti i cittadini e sono rammaricato per l'assenza dell'amministrazione 

Adolfo Sabatini Mai e poi mai mi aspettavo di vedere un consiglio senza i consiglieri di Rinascita eppure le isole sono piene di problemi. Non mi sorprende tanto l'assenza della giunta quanto dei consiglieri.

Lucy Iacono ha anche sottolinea che la località di Monte per ben 4 settimane è rimasta zen'acqua.

Il dirigente Mirko Ficarra ha relazionato sullo stato disastroso delle strade per via dei vari lavori. E ha aggiunto che diverse ditte sono state anche sanzionate. I lavori dovrebbero ancora protrarsi fino al mese di luglio.

Presidente Russo ad Acquacalda qual'è la situazione vista l'emergenza?

Ficarra siamo in attesa finalmente di poter iniziare i lavori di protezione. Siamo vicini all'appalto e dopo l'estate dovrebbero iniziare i lavori. Interesseranno dal ristorante Il Tramonto fino a San Gaetano. 

Cristina Dante Sui lavori chi controlla? Da Quattropani a scendere ci sono buche, crepe, semaforo in curva, transenne in curva…

Ficarra due i lavori comunali: rete idrica e fotovoltaico. Siamo intervenuti tantissime volte. In qualche caso l'hanno migliorato. Ritengo che ci saranno altri interventi. Spero che a conclusione di questi lavori qualche beneficio lo avremo per i costi dell'elettrificazione e anche per il rifornimento idrico.

Russo Bagnamare pericolosa, anche i pozzetti sono a rischio per dislivello

Ficarra ci sono comunali ma anche per la Sel, idrico, rete fognante ecc. Per Bagnamare c'è finanziamento per passeggiata a mare 

Rifici a Vulcano è stata fatta la segnaletica a maggio a giugno sono stati fatti altri lavori e di conseguenza è saltata. Ma si possono programmare questi lavori?

Ficarra posso dire che alla ditta sono state contestazioni

Orto Ho avuto un incontro con il capo della Protezione civile Cocina e sul progetto di Acquacalda non condivideva i lavori e poi su Marina Lunga avevamo un contributo di 2 milioni che fine ha fatto

Categoria
politica

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